15/03/2001

Liste civetta, leggi civetta, statistiche civetta.

Sulle liste civetta, sulla desistenza furbetta o non dichiarata, sugli aiuti finanziari e di risorse  antifascisti e comunisti alla Fiamma Tricolore nelle elezioni del 1996, ho già annoiato abbastanza i lettori.

Adesso viene fuori che oltre alle liste civetta ci sono liste fasulle alle elezioni regionali del Molise dello scorso aprile 2000: sempre meglio, siamo un Paese legale.

Preme anche il richiamare l’attenzione sui conti “taroccati” se non proprio truccati dell’Istat e contro i quali vi è una ferma presa di posizione dell’UE, con valutazioni non lusinghiere (non è una novità) dell’azione del Governo.

 

Ma l’ultima “taroccata” o se preferite l’ultimo colpo di genio della sinistra impazzita al potere, oltre a passare una legge federalista che tale non è, è stata la decisione della Commissione Giustizia del Senato di ieri 8 marzo 2001.

E’ passata la legge “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art 375 del Cod. Proc. Civile”

Intanto i tempi sospetti:

-all’ultima ora dell’ultimo giorno, di legislazione aperta,

-poi, una certa qual confusione tra legge penale e civile in quanto il testo del disegno di legge parla di processo in genere e poi punta il dito sull’art 375 del Codice di procedura civile,

-poi una certa pomposità “ordinatoria” per cui viene ordinato alla Corte di Apello competente di decidere entro 4 mesi (sic!): andare alla Corte di Appello di Roma e vedere quello che succede con i tempi, i documenti, i modi  dei risarcimenti per l’ingiusta detenzione….

-inoltre, gli artt 2 (Equa riparazione) e poi 6 (Norma transitoria) sono tutto un programma “buonista”, perché fa si riferimento alla Convenzione dei diritti dell’Uomo, ma ci si guarda bene di prendere per parametri i tempi sanciti da centinaia di decisioni della Suprema Corte di Strasburgo e che fanno “giurisprudenza europea”,

-si fa invero, correttamente riferimento sia alla complessità del caso, oggetto del ricorso e in relazione alla stessa complessità, del comportamento di tutte le parti, giudici o altra autorità, proprio come prevede la giurisprudenza di Strasburgo, ma senza l’ancoraggio alle decisioni già passate in giudicato a Strasburgo, non si fa altro che esprimere auspici felici.

Non ci vuole una particolare malevolenza del tipo “oste, com’è il vino?” e conseguente risposta rassicurante, per rendersi conto che difficilmente – ad essere sereni- che la Corte di Appello si schiererà contro tutto il meccanismo giudiziale passato in giudicato, mancando appunto l’ancoraggio all’acquis giuridico della Suprema Corte di Strasburgo.

-si potrà sempre ricorrere a Strasburgo, se la richiesta non venisse accolta, e qui, un pizzico di malevolenza e di sfiducia ci vuole: si tratta della solita collaudata tecnica “defatigatoria” o di intralcio al danneggiato che si trova non più nella possibilità ad adire direttamente Strasburgo, dovendo d’ora in avanti ricorrere in sede nazionale, ma che vede i tempi del suo ricorso allungati a dismisura, in contrasto con i principi di risarcimento per il mancato rispetto del “termine ragionevole”.

Egli, il malcapitato potrà sempre “adire Strasburgo”, ma dopo questo ulteriore iter nazionale.

Dubito fortemente che non venga intaccato l’art 17 della Convenzione dei diritti che vieta allo Stato (nella fattispecie l’Italia) di compiere atti o attività miranti alla distruzione dei diritti o delle libertà o porre a questi diritti e libertà, limitazioni maggiori di quelle previste dalla Convenzione.

E questa legge “limita” i precedenti diritti e libertà previsti e riconosciuti dalla Convenzione ed urta anche con il paragrafo 7 (cito a memoria) che sanziona lo Stato che pone in essere comportamenti contro la convenzione.

In altre parole si potrà ricorrere a Strasburgo “contro” questa legge stessa!!!

E’ pur vero che la strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni, ma non prevedere una norma che permetta la scelta libera tra la Convenzione (che è precedente da oltre 50 anni a questa leggina) e la legge nazionale, sa tanto e solo di “autotutela”.

Lo Stato italiano a conduzione post leninista come l’attuale ministro di giustizia o comunista come il suo precedessore, con la solita astuzia bolscevica cerca di rabbonire la Corte suprema di Strasburgo , facendo “ammoina” e mostrando di provvedere…formalmente, ma solo ai ritardi, e non sostanzialmente,

-inoltre con aria “furbetta” lo Stato con questa legge- specchietto per le allodole o legge- civetta tout court, si “dimentica” dell’art 50 della Convenzione con cui vengono risarciti i danni derivati, non solo dalla ingiusta lunghezza del processo ma dall’ingiusto processo, di tipo penale, specie poi se l’accusato, incarcerato preventivamente, in base ad indizi o sospetti, o peggio ad accuse calunniatrici, viene poi riconosciuto estraneo ai fatti o non colpevole.

La Convenzione parla pudicamente di parte lesa e tale è la persona incarcerata ingiustamente e scagionata dopo processi tartaruga, dopo denari spesi per avvocati, dopo la perdita del lavoro, dopo i guai familiari che ne possono derivare, dopo le malattie mortali che ne possono derivare: di tutto questo lo Stato italiano, come prima più di prima se ne infischia altamente e fa passare in cavalleria il problema danni.

Infatti il danno risarcibile eventualmente è solo quello ex-art 6 par. 1 della Convenzione per la parte eccedente la lunghezza normale del processo, non per errori giudiziari in contrasto con i diritti solennemente riconosciuti dalla Convenzione.

E secondo il mio personale parere, è agendo su questo articolo 50 della Convenzione che si potrà continuare ad adire la suprema Corte di giustizia per …avere giustizia e risarcimento dei danni, non solo l’ingiusta lunghezza del procedimento.

Mi spiace ribadirlo, ma questa legge civetta è una legge per cercare di ripararsi dalle sanzioni di Strasburgo e non altro: non è scritta per i cittadini danneggiati, e solo una forma di autoreferenzialità giudicante, di autotutela e di difesa del passato.

Pensate Voi che l’acquisizione necessaria dei documenti, che questa legge prevede, possa risolversi nei tempi che la legge ordina con i problemi immani della nostre Cancellerie?

Per questo solo motivo, la legge, così come è combinata, finirà per essere fonte di ulteriori perdite di tempo e ulteriori danni al malcapitato ricorrente.

Dulcis in fundo, faccio due conti:

1-     la legge entra in vigore tra 15 gg cioè il 24 marzo,

2-     il 25 un cittadino ricorre con deposito e procura speciale al difensore,

3-     la Corte di appello provvede alle notifiche e a fissare non prima delle notifiche avvenute la Camera di consiglio, non meno di altri 15 gg,

4-     la Corte d’appello pronuncia entro 4  mesi dal deposito del ricorso, cioè dal 25 marzo più quattro mesi si va al 25 luglio quando normalmente i Tribunali e le corti di Appello sono in vacanza e quindi si va automaticamente almeno al 15 settembre.

5-     Il decreto in mancanza di ricorsi è immediatamente esecutivo ma, c’è sempre un MA, il decreto è pagabile dal 2 gennaio 2002 (il primo è festa), perché non vi sono stanziamenti precedenti a tale data….

Risultato almeno 9 mesi teorici se il diavolo non ci mette la coda, come  documenti che non si trovano, cancellieri che si sbagliano, malattie dei giudici, opposizioni dell’Avvocatura dello stato e poi del ministero del tesoro: siamo un Paese di fertile fantasia quanto a pratiche dilatorie e formalmente corrette e quindi ineccepibili.

 

Jean Valjean