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 Liste civetta, leggi civetta, statistiche civetta. Sulle liste civetta, sulla desistenza furbetta o non dichiarata, sugli aiuti finanziari e di risorse antifascisti e comunisti alla Fiamma Tricolore nelle elezioni del 1996, ho già annoiato abbastanza i lettori. Adesso
          viene fuori che oltre alle liste civetta ci sono liste fasulle alle
          elezioni regionali del Molise dello scorso aprile 2000: sempre meglio,
          siamo un Paese legale. Preme
          anche il richiamare l’attenzione sui conti “taroccati” se non
          proprio truccati dell’Istat e contro i quali vi è una ferma presa
          di posizione dell’UE, con valutazioni non lusinghiere (non è una
          novità) dell’azione del Governo.   Ma
          l’ultima “taroccata” o se preferite l’ultimo colpo di genio
          della sinistra impazzita al potere, oltre a passare una legge
          federalista che tale non è, è stata la decisione della Commissione
          Giustizia del Senato di ieri 8 marzo 2001. E’
          passata la legge “Previsione di equa riparazione in caso di
          violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art
          375 del Cod. Proc. Civile”  Intanto
          i tempi sospetti:  -all’ultima
          ora dell’ultimo giorno, di legislazione aperta, -poi,
          una certa qual confusione tra legge penale e civile in quanto il testo
          del disegno di legge parla di processo in genere e poi punta il dito
          sull’art 375 del Codice di procedura civile, -poi
          una certa pomposità “ordinatoria” per cui viene ordinato alla
          Corte di Apello competente di decidere entro 4 mesi (sic!): andare
          alla Corte di Appello di Roma e vedere quello che succede con i tempi,
          i documenti, i modi  dei
          risarcimenti per l’ingiusta detenzione…. -inoltre,
          gli artt 2 (Equa riparazione) e poi 6 (Norma transitoria) sono tutto
          un programma “buonista”, perché fa si riferimento alla
          Convenzione dei diritti dell’Uomo, ma ci si guarda bene di prendere
          per parametri i tempi sanciti da centinaia di decisioni della Suprema
          Corte di Strasburgo e che fanno “giurisprudenza europea”, -si
          fa invero, correttamente riferimento sia alla complessità del caso,
          oggetto del ricorso e in relazione alla stessa complessità, del
          comportamento di tutte le parti, giudici o altra autorità, proprio
          come prevede la giurisprudenza di Strasburgo, ma senza l’ancoraggio
          alle decisioni già passate in giudicato a Strasburgo, non si fa altro
          che esprimere auspici felici. Non ci vuole una particolare malevolenza del tipo “oste, com’è il vino?” e conseguente risposta rassicurante, per rendersi conto che difficilmente – ad essere sereni- che la Corte di Appello si schiererà contro tutto il meccanismo giudiziale passato in giudicato, mancando appunto l’ancoraggio all’acquis giuridico della Suprema Corte di Strasburgo. -si
          potrà sempre ricorrere a Strasburgo, se la richiesta non venisse
          accolta, e qui, un pizzico di malevolenza e di sfiducia ci vuole: si
          tratta della solita collaudata tecnica “defatigatoria” o di
          intralcio al danneggiato che si trova non più nella possibilità ad
          adire direttamente Strasburgo, dovendo d’ora in avanti ricorrere in
          sede nazionale, ma che vede i tempi del suo ricorso allungati a
          dismisura, in contrasto con i principi di risarcimento per il mancato
          rispetto del “termine ragionevole”. Egli,
          il malcapitato potrà sempre “adire Strasburgo”, ma dopo questo
          ulteriore iter nazionale. Dubito
          fortemente che non venga intaccato l’art 17 della Convenzione dei
          diritti che vieta allo Stato (nella fattispecie l’Italia) di
          compiere atti o attività miranti alla distruzione dei diritti o delle
          libertà o porre a questi diritti e libertà, limitazioni maggiori di
          quelle previste dalla Convenzione. E
          questa legge “limita” i precedenti diritti e libertà previsti e
          riconosciuti dalla Convenzione ed urta anche con il paragrafo 7 (cito
          a memoria) che sanziona lo Stato che pone in essere comportamenti
          contro la convenzione. In
          altre parole si potrà ricorrere a Strasburgo “contro” questa
          legge stessa!!! E’
          pur vero che la strada dell’inferno è lastricata di buone
          intenzioni, ma non prevedere una norma che permetta la scelta libera
          tra la Convenzione (che è precedente da oltre 50 anni a questa
          leggina) e la legge nazionale, sa tanto e solo di “autotutela”. Lo
          Stato italiano a conduzione post leninista come l’attuale ministro
          di giustizia o comunista come il suo precedessore, con la solita
          astuzia bolscevica cerca di rabbonire la Corte suprema di Strasburgo ,
          facendo “ammoina” e mostrando di provvedere…formalmente, ma solo
          ai ritardi, e non sostanzialmente, -inoltre
          con aria “furbetta” lo Stato con questa legge- specchietto per le
          allodole o legge- civetta tout court, si “dimentica” dell’art 50
          della Convenzione con cui vengono risarciti i danni derivati, non solo
          dalla ingiusta lunghezza del processo ma dall’ingiusto processo, di
          tipo penale, specie poi se l’accusato, incarcerato preventivamente,
          in base ad indizi o sospetti, o peggio ad accuse calunniatrici, viene
          poi riconosciuto estraneo ai fatti o non colpevole.  La
          Convenzione parla pudicamente di parte lesa e tale è la persona
          incarcerata ingiustamente e scagionata dopo processi tartaruga, dopo
          denari spesi per avvocati, dopo la perdita del lavoro, dopo i guai
          familiari che ne possono derivare, dopo le malattie mortali che ne
          possono derivare: di tutto questo lo Stato italiano, come prima più
          di prima se ne infischia altamente e fa passare in cavalleria il
          problema danni. Infatti
          il danno risarcibile eventualmente è solo quello ex-art 6 par. 1
          della Convenzione per la parte eccedente la lunghezza normale del
          processo, non per errori giudiziari in contrasto con i diritti
          solennemente riconosciuti dalla Convenzione. E
          secondo il mio personale parere, è agendo su questo articolo 50 della
          Convenzione che si potrà continuare ad adire la suprema Corte di
          giustizia per …avere giustizia e risarcimento dei danni, non solo
          l’ingiusta lunghezza del procedimento. Mi
          spiace ribadirlo, ma questa legge civetta è una legge per cercare di
          ripararsi dalle sanzioni di Strasburgo e non altro: non è scritta per
          i cittadini danneggiati, e solo una forma di autoreferenzialità
          giudicante, di autotutela e di difesa del passato. Pensate
          Voi che l’acquisizione necessaria dei documenti, che questa legge
          prevede, possa risolversi nei tempi che la legge ordina con i problemi
          immani della nostre Cancellerie? Per
          questo solo motivo, la legge, così come è combinata, finirà per
          essere fonte di ulteriori perdite di tempo e ulteriori danni al
          malcapitato ricorrente. Dulcis
          in fundo, faccio due conti:  1-    
          la legge entra in vigore tra 15 gg cioè il 24 marzo, 2-    
          il 25 un cittadino ricorre con deposito e procura speciale al
          difensore, 3-    
          la Corte di appello provvede alle notifiche e a fissare non
          prima delle notifiche avvenute la Camera di consiglio, non meno di
          altri 15 gg,  4-    
          la Corte d’appello pronuncia entro 4 
          mesi dal deposito del ricorso, cioè dal 25 marzo più quattro
          mesi si va al 25 luglio quando normalmente i Tribunali e le corti di
          Appello sono in vacanza e quindi si va automaticamente almeno al 15
          settembre. 5-    
          Il decreto in mancanza di ricorsi è immediatamente esecutivo
          ma, c’è sempre un MA, il decreto è pagabile dal 2 gennaio 2002 (il
          primo è festa), perché non vi sono stanziamenti precedenti a tale
          data…. Risultato
          almeno 9 mesi teorici se il diavolo non ci mette la coda, come 
          documenti che non si trovano, cancellieri che si sbagliano,
          malattie dei giudici, opposizioni dell’Avvocatura dello stato e poi
          del ministero del tesoro: siamo un Paese di fertile fantasia quanto a
          pratiche dilatorie e formalmente corrette e quindi ineccepibili.   Jean
          Valjean |