Liste civetta, leggi civetta, statistiche civetta. Sulle liste civetta, sulla desistenza furbetta o non dichiarata, sugli aiuti finanziari e di risorse antifascisti e comunisti alla Fiamma Tricolore nelle elezioni del 1996, ho già annoiato abbastanza i lettori. Adesso
viene fuori che oltre alle liste civetta ci sono liste fasulle alle
elezioni regionali del Molise dello scorso aprile 2000: sempre meglio,
siamo un Paese legale. Preme
anche il richiamare l’attenzione sui conti “taroccati” se non
proprio truccati dell’Istat e contro i quali vi è una ferma presa
di posizione dell’UE, con valutazioni non lusinghiere (non è una
novità) dell’azione del Governo. Ma
l’ultima “taroccata” o se preferite l’ultimo colpo di genio
della sinistra impazzita al potere, oltre a passare una legge
federalista che tale non è, è stata la decisione della Commissione
Giustizia del Senato di ieri 8 marzo 2001. E’
passata la legge “Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art
375 del Cod. Proc. Civile” Intanto
i tempi sospetti: -all’ultima
ora dell’ultimo giorno, di legislazione aperta, -poi,
una certa qual confusione tra legge penale e civile in quanto il testo
del disegno di legge parla di processo in genere e poi punta il dito
sull’art 375 del Codice di procedura civile, -poi
una certa pomposità “ordinatoria” per cui viene ordinato alla
Corte di Apello competente di decidere entro 4 mesi (sic!): andare
alla Corte di Appello di Roma e vedere quello che succede con i tempi,
i documenti, i modi dei
risarcimenti per l’ingiusta detenzione…. -inoltre,
gli artt 2 (Equa riparazione) e poi 6 (Norma transitoria) sono tutto
un programma “buonista”, perché fa si riferimento alla
Convenzione dei diritti dell’Uomo, ma ci si guarda bene di prendere
per parametri i tempi sanciti da centinaia di decisioni della Suprema
Corte di Strasburgo e che fanno “giurisprudenza europea”, -si
fa invero, correttamente riferimento sia alla complessità del caso,
oggetto del ricorso e in relazione alla stessa complessità, del
comportamento di tutte le parti, giudici o altra autorità, proprio
come prevede la giurisprudenza di Strasburgo, ma senza l’ancoraggio
alle decisioni già passate in giudicato a Strasburgo, non si fa altro
che esprimere auspici felici. Non ci vuole una particolare malevolenza del tipo “oste, com’è il vino?” e conseguente risposta rassicurante, per rendersi conto che difficilmente – ad essere sereni- che la Corte di Appello si schiererà contro tutto il meccanismo giudiziale passato in giudicato, mancando appunto l’ancoraggio all’acquis giuridico della Suprema Corte di Strasburgo. -si
potrà sempre ricorrere a Strasburgo, se la richiesta non venisse
accolta, e qui, un pizzico di malevolenza e di sfiducia ci vuole: si
tratta della solita collaudata tecnica “defatigatoria” o di
intralcio al danneggiato che si trova non più nella possibilità ad
adire direttamente Strasburgo, dovendo d’ora in avanti ricorrere in
sede nazionale, ma che vede i tempi del suo ricorso allungati a
dismisura, in contrasto con i principi di risarcimento per il mancato
rispetto del “termine ragionevole”. Egli,
il malcapitato potrà sempre “adire Strasburgo”, ma dopo questo
ulteriore iter nazionale. Dubito
fortemente che non venga intaccato l’art 17 della Convenzione dei
diritti che vieta allo Stato (nella fattispecie l’Italia) di
compiere atti o attività miranti alla distruzione dei diritti o delle
libertà o porre a questi diritti e libertà, limitazioni maggiori di
quelle previste dalla Convenzione. E
questa legge “limita” i precedenti diritti e libertà previsti e
riconosciuti dalla Convenzione ed urta anche con il paragrafo 7 (cito
a memoria) che sanziona lo Stato che pone in essere comportamenti
contro la convenzione. In
altre parole si potrà ricorrere a Strasburgo “contro” questa
legge stessa!!! E’
pur vero che la strada dell’inferno è lastricata di buone
intenzioni, ma non prevedere una norma che permetta la scelta libera
tra la Convenzione (che è precedente da oltre 50 anni a questa
leggina) e la legge nazionale, sa tanto e solo di “autotutela”. Lo
Stato italiano a conduzione post leninista come l’attuale ministro
di giustizia o comunista come il suo precedessore, con la solita
astuzia bolscevica cerca di rabbonire la Corte suprema di Strasburgo ,
facendo “ammoina” e mostrando di provvedere…formalmente, ma solo
ai ritardi, e non sostanzialmente, -inoltre
con aria “furbetta” lo Stato con questa legge- specchietto per le
allodole o legge- civetta tout court, si “dimentica” dell’art 50
della Convenzione con cui vengono risarciti i danni derivati, non solo
dalla ingiusta lunghezza del processo ma dall’ingiusto processo, di
tipo penale, specie poi se l’accusato, incarcerato preventivamente,
in base ad indizi o sospetti, o peggio ad accuse calunniatrici, viene
poi riconosciuto estraneo ai fatti o non colpevole. La
Convenzione parla pudicamente di parte lesa e tale è la persona
incarcerata ingiustamente e scagionata dopo processi tartaruga, dopo
denari spesi per avvocati, dopo la perdita del lavoro, dopo i guai
familiari che ne possono derivare, dopo le malattie mortali che ne
possono derivare: di tutto questo lo Stato italiano, come prima più
di prima se ne infischia altamente e fa passare in cavalleria il
problema danni. Infatti
il danno risarcibile eventualmente è solo quello ex-art 6 par. 1
della Convenzione per la parte eccedente la lunghezza normale del
processo, non per errori giudiziari in contrasto con i diritti
solennemente riconosciuti dalla Convenzione. E
secondo il mio personale parere, è agendo su questo articolo 50 della
Convenzione che si potrà continuare ad adire la suprema Corte di
giustizia per …avere giustizia e risarcimento dei danni, non solo
l’ingiusta lunghezza del procedimento. Mi
spiace ribadirlo, ma questa legge civetta è una legge per cercare di
ripararsi dalle sanzioni di Strasburgo e non altro: non è scritta per
i cittadini danneggiati, e solo una forma di autoreferenzialità
giudicante, di autotutela e di difesa del passato. Pensate
Voi che l’acquisizione necessaria dei documenti, che questa legge
prevede, possa risolversi nei tempi che la legge ordina con i problemi
immani della nostre Cancellerie? Per
questo solo motivo, la legge, così come è combinata, finirà per
essere fonte di ulteriori perdite di tempo e ulteriori danni al
malcapitato ricorrente. Dulcis
in fundo, faccio due conti: 1-
la legge entra in vigore tra 15 gg cioè il 24 marzo, 2-
il 25 un cittadino ricorre con deposito e procura speciale al
difensore, 3-
la Corte di appello provvede alle notifiche e a fissare non
prima delle notifiche avvenute la Camera di consiglio, non meno di
altri 15 gg, 4-
la Corte d’appello pronuncia entro 4
mesi dal deposito del ricorso, cioè dal 25 marzo più quattro
mesi si va al 25 luglio quando normalmente i Tribunali e le corti di
Appello sono in vacanza e quindi si va automaticamente almeno al 15
settembre. 5-
Il decreto in mancanza di ricorsi è immediatamente esecutivo
ma, c’è sempre un MA, il decreto è pagabile dal 2 gennaio 2002 (il
primo è festa), perché non vi sono stanziamenti precedenti a tale
data…. Risultato
almeno 9 mesi teorici se il diavolo non ci mette la coda, come
documenti che non si trovano, cancellieri che si sbagliano,
malattie dei giudici, opposizioni dell’Avvocatura dello stato e poi
del ministero del tesoro: siamo un Paese di fertile fantasia quanto a
pratiche dilatorie e formalmente corrette e quindi ineccepibili. Jean
Valjean |